I Buoni Vacanze legge 135/01- istruzioni pratiche
I “buoni vacanze” sono emessi dalla Associazione “Buoni Vacanze Italia”, a fronte del contributo statale ai sensi dell’art. 10 della legge 29 marzo 2001 n. 135, dell’art. 2 comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, del DPCM 21 ottobre 2008, modificato con Decreto del Ministro delegato per il Turismo del 9 Luglio 2010.L'agevolazione statale avviene attraverso l'applicazione di un contributo percentuale (dal 20 al 45%, secondo le fasce di reddito) sull'importo dei buoni richiesti fino ad un massimo legato al numero dei componenti la famiglia. Ad esempio una famiglia di 4 persone con reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro, può richiedere un libretto di buoni (del valore singolo di 20 euro) per un valore totale fino a 1240 euro, pagandoli solo 682,00 (55%).In tal modo li può spendere singolarmente anche in diversi periodi presso le diverse strutture convenzionate che a loro volta applicano un ulteriore sconto su prezzi normalmente praticati nel periodo. Hanno diritto ad ottenere il contributo statale i nuclei familiari, composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, e extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, che alla data della richiesta di emissione dei buoni vacanze rientrano nelle previsioni socio-economiche (riferimento ISEE in corso di validità nell’anno corrente) in base alla composizione familiare ed alle fasce di reddito.
PER SAPERNE DI PIU' VENITE PRESSO LA SEDE SINALP IN VIA VITTORIO VENETO

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